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Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvedera' a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e - di intesa con il Ministero del tesoro - le modalita' ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.

Testo in vigore dal 12 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-24;921~art2 · fonte del testo