Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilita', per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, e' esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni. La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennita' di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche. Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;467~art1 · fonte del testo