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Gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo precedente, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ausiliaria e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo:

  • a)al trattamento economico previsto per gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per eta' in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;
  • b)ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere per un periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di eta' del grado con cui lasciarono il servizio permanente effettivo, ai quattro quinti di quello inerente a tale grado a titolo di stipendio, indennita' militare e indennita' di carovita. A tal fine si applicano i limiti di eta' vigenti per i vari gradi e ruoli alla data in cui gli ufficiali cessarono dal servizio permanente effettivo, salvo per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, per i quali si applicano i limiti di eta' vigenti alla predetta data per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;114~art2 · fonte del testo