Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottufficiali dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'art. 1, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di riposo e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio:
tolto: a) alla pensione considerando come se avessero compiuto 20 anni di servizio effettivo;
tolto: b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere fino al 580 anno di eta' per gli aiutanti di battaglia, marescialli o capi, o per un periodo di 14 anni, ma comunque non oltre il 580 anno di eta', per i sergenti maggiori e secondi capi, ai quattro quinti del trattamento inerente al grado rivestito dai sottufficiali all'atto della cessazione dal servizio a titolo di stipendio o paga, indennita' militare e indennita' di carovita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;114~art3 · fonte del testo