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I sottufficiali dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'art. 1, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di riposo e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio:
- a)alla pensione considerando come se avessero compiuto 20 anni di servizio effettivo;
- b)ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere fino al 580 anno di eta' per gli aiutanti di battaglia, marescialli o capi, o per un periodo di 14 anni, ma comunque non oltre il 580 anno di eta', per i sergenti maggiori e secondi capi, ai quattro quinti del trattamento inerente al grado rivestito dai sottufficiali all'atto della cessazione dal servizio a titolo di stipendio o paga, indennita' militare e indennita' di carovita.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
