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Agli effetti della determinazione degli assegni mensili previsti dalle lettere b) degli articoli 2 e 3 lo stipendio e la paga si considerano nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'indennita' militare e l'indennita' di carovita si tiene conto delle variazioni dei nuclei familiari e per la seconda anche delle variazioni dipendenti dal costo della vita. Delle variazioni dei nuclei familiari si tiene conto, per l'indennita' militare, anche agli effetti della determinazione dell'assegno mensile spettante agli altri personali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;114~art4 · fonte del testo