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I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sul trattamento di pensione di cui alle lettere a) dei precedenti articoli 2 e 3 va recuperata l'indennita' una volta tanto in luogo di pensione percepita dagli interessati all'atto della cessazione dal servizio.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
