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I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sul trattamento di pensione di cui alle lettere a) dei precedenti articoli 2 e 3 va recuperata l'indennita' una volta tanto in luogo di pensione percepita dagli interessati all'atto della cessazione dal servizio.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;114~art5 · fonte del testo