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L'istituto centrale per il credito a medio termine utilizzera' per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i fondi gia' assegnati e da assegnare fino al 1980 ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa. A partire dal 1981, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno ulteriormente aumentati di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985. Il 20 per cento di tale somma e' riservato ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. La parte di tale somma non utilizzata entro il 31 dicembre puo' essere spesa, negli anni successivi, senza essere soggetta alla predetta riserva.
Testo in vigore dal 27 maggio 1981 al 30 aprile 1983
