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Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attivita' previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti speciali di importo non superiore a 1 miliardo di lire, Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato di Ministri pei il coordinamento della politica industriale (CIPI). Tali finanziamenti non possono comunque superare il 70 per cento degli investimenti fissi e la loro durata non dovra' superare i dieci anni. Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50 per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalita' del programma di investimento, anche spese quali quelle destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, all'utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero. Qualora il programma di attivita' consortile comporta esclusivamente la realizzazione di investimenti immateriali, ai sensi del comma precedente, l'importo massime del finanziamento non dovra' superare il limite del 70 per cento della spesa, l'importo di lire 500 milioni e la durata di cinque anni. Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione de CIPI. Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento e' concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o della societa' consortile.

Testo in vigore dal 27 maggio 1981 al 13 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art9 · fonte su Normattiva