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Le maggiorazioni di cui agli articoli precedenti non competono per i familiari per i quali siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli assegni familiari e non spettano ai componenti il nucleo familiare mezzadrile-colonico di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito in legge con la legge 9 luglio 1936, n. 1702, quando per il nucleo stesso sussiste un rapporto mezzadrile colonico. Nel caso in cui l'assistito fruisca della retribuzione in tutto o in parte si applicano, per le indennita' e la maggiorazione di cui agli articoli 1 e 2, le norme di cui ai commi primo e secondo dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1504~art3 · fonte del testo