Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le indennita' di cui agli articoli 1 e 2 non sono corrisposte per i periodi in cui l'assicurato fruisca dell'intera retribuzione. Nel caso di riduzione del salario o dello stipendio, la misura delle prestazioni e' diminuita di un importo pari a quello che, sommando le indennita' spettanti con la retribuzione ridotta, risulti eccedente rispetto alla intera retribuzione. L'indennita' post-sanatoriale non e' corrisposta per i periodi in cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro e non e' comulabile con l'indennita' giornaliera per tubercolosi di cui all'art. 2 e con il sussidio straordinario di disoccupazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art5 · fonte del testo