Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalita' previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
Testo vigente dal 4 agosto 1988
