Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermita' indicate al precedente articolo 1 e' assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
Testo vigente dal 4 agosto 1988
