Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1957 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
E' riconosciuto utile ai fini della pensione il servizio militare comunque prestato dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri:
- a)richiamati o trattenuti precedentemente alla data del 1° luglio 1940 che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovavano in tale posizione alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, e furono successivamente congedati, in applicazione dell'art. 5 della legge stessa, senza aver raggiunto diritto a pensione;
- b)richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-45 o successivamente per esigenze di ordine pubblico, che dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1951, abbiano prestato almeno sette anni di servizio, anche in piu' periodi.
Testo in vigore dal 22 maggio 1957 al 9 ottobre 2010
