Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i privati datori di lavoro hanno l'obbligo di conservare il posto ai dipendenti affetti da tubercolosi e che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, ovvero dello Stato, delle province o dei comuni, ovvero a proprie spese. La conservazione del posto - salvo che disposizioni piu' favorevoli regolino il rapporto di lavoro - non comporta riconoscimento di anzianita' e spetta fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa di malattia tubercolare. Nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data predetta, l'obbligo della conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa. L'obbligo di cui al presente articolo cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneita' fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione in merito all'inidoneita' stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate.
Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
