Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' elevata al 15 per cento l'aliquota dei dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezioni tubercolari che le Amministrazioni indicate nell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, sono tenute ad assumere a norma del citato comma dell'articolo stesso. Hanno titolo preferenziale nell'assunzione ai posti di lavoro di cui al precedente comma coloro che hanno conseguito il diploma o in mancanza del diploma il certificato di frequenza delle scuole di riqualificazione istituite a norma del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538. L'assunzione non puo' aver luogo prima, che siano decorsi quattro mesi dalla, data di dimissione per guarigione dai luoghi di cura o dalla data di dichiarata guarigione, qualora l'ultima parte del trattamento sia stata condotta in regime ambulatoriale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art9 · fonte del testo