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Le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono conferite, a domanda, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, nonche' agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, che in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "valente" e a "distinto", e si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)siano in possesso di idoneita' conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relative a materie che comprendano o coincidano con quelle che costituiscono la cattedra cui aspirano;
- b)abbiano conseguito almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso compreso fra quelli di cui alla lettera a) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;
- c)abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, n. 1079;
- d)siano in possesso di idoneita' conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore costituite da pie' materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano;
- e)abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre compreso fra quelli di cui alla lettera d) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957. Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purche' in possesso di abilitazione comunque conseguita. Gli aspiranti di cui alle lettere d) ed e) e al precedente comma devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra loro assegnata.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 24 marzo 1965
