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Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra. Di tali graduatorie la prima comprende gli insegnanti inclusi in terza e la seconda gli insegnanti idonei. L'ordine di collocazione in graduatoria e' determinato rispettivamente dalla data in cui e' stata conseguita l'inclusione in terna o dal punteggio con cui e' stata conseguita l'idoneita' ridotto a centesimi. ((A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento e' valutato per meta'; in caso di parita' di punteggio la precedenza e' determinata dalla eta')). Gli insegnanti inclusi in terne sono assunti in ruoli, con precedenza rispetto agli insegnanti idonei. Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina nell'atto dell'applicazione della presente legge conservano titolo all'assunzione in ruolo nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Qualora il numero delle cattedre disponibili sia inferiori a quattro, una delle cattedre dovra' essere assegnata agli insegnanti inclusi in terna o agli idonei di cui al precedente comma. Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 14 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra, cui il titolo posseduto da' accesso ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 14. Per la formazione di tali graduatorie e per la assunzione in ruolo degli aventi titolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 16.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1963 al 20 agosto 1966

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Corte costituzionale

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