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Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi, in base a graduatorie provinciali di merito formate secondo norme da stabilirsi per regolamento, e fino alla sua emanazione mediante ordinanza ministeriale, agli aspiranti forniti del titolo legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale previa domanda da presentarsi ad un solo provveditorato. L'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti, in base ai quali, per effetto di disposizioni speciali, sia stata disposta l'iscrizione stessa. Nel conferimento degli incarichi gli insegnanti stabili hanno la precedenza assoluta. Il provvedimento di conferimento dell'incarico e' soggetto al visto e alla registrazione della competente Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio distaccato della Corte dei conti. Nulla e' innovato per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti dovuti al personale insegnante non di ruolo mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento. Per il conferimento degli incarichi di professori non abilitati si osservano le norme stabilite dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728. Dopo che i provveditori agli studi abbiano effettuato le nomine di competenza si procede alla compilazione di graduatorie regionali secondo un regolamento da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 24 marzo 1965
