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Il primo e secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le Universita' gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o previdenza e comunque non fruiscano di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni. Ad essi, se compresi in una terna in concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto, e' corrisposta una retribuzione iniziale, annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580. Agli incaricati esterni e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti e di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia".
Testo in vigore dal 12 febbraio 1962 al 18 aprile 1963
