Istituzione di nuove universita'

Art. 52 — Incaricati, contrattisti, assegnisti, borsisti

I docenti titolari di un incarico di insegnamento su corso ufficiale gia' attivato presso una facolta' delle Universita' o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III hanno titolo alla conservazione dell'incarico di insegnamento del corrispondente corso presso la stessa facolta' della nuova universita' statale, ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, svolgono, alla data del 31 ottobre 1982, la propria attivita' presso le Universita' o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III, continuano a svolgere l'attivita' stessa presso la corrispondente universita' statale.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art52 · fonte su Normattiva