In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia, con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 14 del paragrafo stesso.

Testo vigente dal 31 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1578~art1 · fonte del testo