Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato:

  • a)fino a concorrenza, del versamento di lire 360 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera b);
  • b)fino a concorrenza della somma di lire 360 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorita' e dalle eventuali somme non utilizzate ai sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Testo vigente dal 31 dicembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1578~art3 · fonte del testo