La spesa prevista nel precedente articolo viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e alla copertura della spesa medesima si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 531 dello stesso stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1294~art2 · fonte del testo