Il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento milioni di lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi spettanti all'Ente medesimo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per danni derivanti da eventi bellici.

Testo vigente dal 27 dicembre 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1294~art1 · fonte del testo