Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono anticipate agli Istituti di credito di cui al successivo art. 5, per la somministrazione dei mutui con l'osservanza delle norme da stabilirsi nelle convenzioni previste dallo stesso art. 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;691~art3 · fonte del testo