Le modalita' per la concessione dei mutui sono stabilite da un'apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale per il turismo, e da altri sei membri designati rispettivamente, dai Ministri per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per i lavori pubblici, dal Commissario anzidetto, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura e dall'Unione delle province italiane. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della. Commissione, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale di urbanistica, Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (F.A.I.A.T.), Associazione nazionale degli ingegneri e architetti italiani. La Commissione e' presieduta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al nono di gruppo A. Oltre all'attribuzione prevista nel primo comma, spetta, alla Commissione di approvare la concessione dei singoli finanziamenti. Per i finanziamenti interessanti esercizi alberghieri con sede in Regioni a statuto autonomo, la Commissione sente il parere degli organi regionali competenti.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;691~art4 · fonte del testo