Art. 22 — Contributo per conversione dell'attività cantieristica
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Ai cantieri navali che procedano alla esecuzione dei piani approvati ai sensi dell'articolo 20 puo' essere concesso un contributo non superiore ai due quinti dei contributi liquidati complessivamente per nuove costruzioni navali ultimate nel quinquennio 1962-1966. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile su proposta del comitato di cui all'articolo 24 e viene subordinato alla realizzazione del piano approvato nel termine in esso previsto. Il contributo e' corrisposto dopo l'ultimazione delle operazioni di conversione; tuttavia nel corso della realizzazione dei piani puo' essere disposta la concessione di acconti sul contributo medesimo. Qualora la realizzazione del piano non avvenga nel termine suddetto il cantiere decade dal contributo ed e' tenuto a restituire gli acconti eventualmente riscossi maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione. Il cantiere al quale e' stato corrisposto il contributo suddetto non puo' essere ammesso ai benefici dell'articolo 1 per nuove costruzioni navali iniziate dopo l'ultimazione delle operazioni di conversione.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1968 al 20 gennaio 1974
