Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

Art. 27 — Lavori in corso di esecuzione di piani già predisposti

Qualora i piani di cui all'articolo 15 siano stati predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e concernano lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1965 ed in corso al 31 dicembre 1966, i piani medesimi devono essere presentati entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art27 · fonte su Normattiva