All'onere di 20.000 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti ed occupazione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-22;111~art14 · fonte su Normattiva