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La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal direttore generale della pesca e del demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, e da tre esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile.

Testo in vigore dal 10 agosto 1959 al 15 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1959-07-21;590~art3 · fonte del testo