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Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato: "L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:

  • 1)entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
  • 2)entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni".

Testo in vigore dal 29 aprile 1968 al 25 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art11 · fonte su Normattiva