Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato: "L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:
- 1)entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
- 2)entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni". 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 maggio 1976, n. 389
3La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni."
Testo vigente dal 25 giugno 1976
