Il primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato: "Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 31 dicembre 1983. Da tale data i rimborsi predetti saranno effettuati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Gli istituti di credito, nel caso di inadempienza da parte dei mutuatari, potranno sospendere il versamento delle rate di ammortamento, all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo".

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art12 · fonte su Normattiva