L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato: "Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge e' garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinate natanti stessi, ovvero, quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere e), f) ed h) del precedente articolo 1, da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi. Per le operazioni di credito di cui alla presente legge gli istituti di credito non potranno chiedere garanzie oltre quelle previste nel precedente comma. I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorita' marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'istituto finanziatore".

Testo vigente dal 29 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art14 · fonte su Normattiva