Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, non potranno fruire di altre agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o da altri enti pubblici a norma di leggi o regolamenti speciali, anche di carattere regionale.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art13 · fonte su Normattiva