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Per l'esercizio della nave di cui all'articolo precedente e per le spese delle campagne cui essa e' destinata, e' autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1968, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50.000.000.
Testo in vigore dal 29 aprile 1968 al 21 dicembre 1975
