Provvidenze a favore della riparazione navale

Art. 3 — Campo di applicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985. Leggi il testo vigente →

Sono ammissibili al contributo i lavori effettuati sulle seguenti costruzioni:

  • a)navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate - eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade - nonche', a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto dei passeggeri o di automezzi;
  • b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
  • c)galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento ed altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate. Sono esclusi i lavori effettuati sulle costruzioni appartenenti allo Stato nonche' sulle unita' da diporto.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art3 · fonte su Normattiva