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A favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, e' autorizzata, con le modalita' e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art1 · fonte del testo