Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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5 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1955 al 22 dicembre 2008. 367 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il contributo sara' concesso per le spese occorrenti:
tolto: a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, e nonche' ai lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;
tolto: b) al ripristino della sistemazione per la coltivabilita' dei terreni compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati;
tolto: c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazione e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonche' degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda;
tolto: d) all'acquisto di sementi;
tolto: e) alla ricostituzione del patrimonio zootecnico nonche' delle scorte vive e morte distrutte;
tolto: f) all'indennizzo ai 50 per cento del valore dei frutti pendenti delle colture preminenti della zona. Detti contributi saranno commisurati all'80 per cento della effettiva spesa, per le piccole aziende, al 65 per cento per le medie e al 50 per cento per le grandi aziende. Per la classificazione delle aziende trovano applicazione i criteri previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31. Le cooperative che, tenuto conto del numero dei soci e dell'ammontare del patrimonio sociale sono assimilabili alle piccole aziende, godranno degli stessi contributi concessi a queste ultime. Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti o a causa di erosione delle acque o perche' sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile, o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sara' corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni. Detto indennizzo sara' corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte. La liquidazione dell'indennizzo e' subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma a scopi produttivi in agricoltura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art2 · fonte del testo