Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008. 221 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il capo dell'Ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente art. 9, liquida il contributo e ne dispone il pagamento in una o piu' soluzioni secondo la qualita' del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della commissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato. Gli ordinativi vengono sottoposti per il tramite della Ragioneria presso i Provveditorati alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355. A questi uffici sono parimenti inviati dal capo dell'Ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli. La liquidazione ed il pagamento dei contributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 1 milione, verranno fatti con le modalita' prescritte dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, numero 31, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art13 · fonte del testo