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Il capo dell'Ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente art. 9, liquida il contributo e ne dispone il pagamento in una o piu' soluzioni secondo la qualita' del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della commissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato. Gli ordinativi vengono sottoposti per il tramite della Ragioneria presso i Provveditorati alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355. A questi uffici sono parimenti inviati dal capo dell'Ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli. Alle piccole e medie aziende ed alle cooperative ad esse assimilate saranno concesse anticipazioni sino al 20 per cento dell'ammontare del contributo, per la esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 2, entro otto giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 30 dicembre 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art13 · fonte del testo