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All'onere derivante dalla presente legge, viene destinata per l'importo di 10.400 milioni la maggiore entrata derivante dall'aumento dell'addizionale sulle imposte dirette ed indirette disposto dalla legge 2 gennaio 1952, n. 1. Per gli anticipi previsti dall'art. 6 si provvedera' col ricavato del prestito approvato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325. Si ricorrera' egualmente al suddetto prestito anche per le diverse e maggiori eventuali occorrenze nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative. Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per gli esercizi finanziari successivi al 1951-52 la spesa prevista all'art. 14 della presente legge sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero predetto.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
