Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Tesoro e' autorizzato, secondo apposita convenzione da farsi fra il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste, e gli Istituti esercenti il credito agrario, a concedere anticipi agli Istituti predetti fino all'ammontare di 5 miliardi di lire per la concessione dei mutui di cui all'art. 5, anche sotto forma di accettazione di cartelle da essi emesse quando trattasi di operazioni di credito agrario di miglioramento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art6 · fonte del testo