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Alla ripartizione, tra le Province interessate, delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvedera' il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con proprio decreto, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le province delle Regioni a statuto speciale, gli Assessori dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art17 · fonte del testo