Provvidenze a favore delle costruzioni navali

Art. 14 — Norme regolamentari

Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni. I documenti necessari per ottenere la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art14 · fonte su Normattiva