Provvidenze a favore delle costruzioni navali
Art. 13 — Campo di applicazione della legge
I benefici della presente legge non si applicano:
- 1)per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;
- 2)per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 o a 50 tonnellate;
- 3)per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
- 4)per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;
- 5)per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare. Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e alla istruzione nautica. In ogni caso i cantieri costruttori che non siano stati in esercizio nel periodo di 24 mesi anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge non godono dei benefici dalla stessa previsti.
Testo vigente dal 22 dicembre 1965
