Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1950 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La tariffa massima delle imposte di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione e' modificata come segue: gas-luce per illuminazione e riscaldamento: per metro cubo lire 1,50; energia elettrica per illuminazione per chilowatt-ora lire 10. Negli appalti in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, l'aggio spettante all'appaltatore sul maggiore provento derivante dall'applicazione del presente articolo sara' determinato con successivo provvedimento legislativo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-07-30;575~art1 · fonte del testo