Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1950 al 22 dicembre 2008. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I Comuni, nei casi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, ancorche' ricorrano le condizioni previste dagli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale e dell'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, hanno facolta' di determinare le aliquote della imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore a quella massima stabilita dalla tariffa. Fino al 31 dicembre 1952 i Comuni possono deliberare una tariffa dell'imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione e sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento in misura inferiore alla massima anche in deroga alle norme di cui ai citati articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale ed all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-07-30;575~art2 · fonte del testo