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Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'articolo 1 della presente legge, il contributo una tantum previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 171/71 del 26 gennaio 1971, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione.
Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 22 dicembre 2008
