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Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'articolo 1 della presente legge, il contributo una tantum previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 171/71 del 26 gennaio 1971, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-08-02;388~art5 · fonte del testo